Antincendio, requisiti aziendali

Abbiamo già scritto, per quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., quali sono negli Istituti scolastici sia per gli adempimenti a carico del Dirigente Scolastico (Datore di lavoro) e quali gli obblighi a carico dellʼEnte proprietario.
Ora passiamo in rassegna i requisiti minimi e gli adempimenti a carico delle aziende che effettuano installazione di impianti tecnologici e di manutenzione di tutti i presidi salvavita quali: estintori, idranti, porte di emergenza, illuminazione di emergenza, impianti di rivelazione incendi, impianti di spegnimento ecc.
Diciamo subito che molto spesso, specialmente oggi con la crisi ancora in atto, non solo i professionisti ma soprattutto le imprese, molto spesso edili, si aggiudicano lavori di impiantistica antincendio in quanto gran parte della commessa è riferita a lavori edili.
Ma attenzione! Vediamo di chiarire quali devono essere i requisiti che una azienda di installazione di impianti antincendio deve avere e che molto spesso chi affida il lavoro non controlla non solo per proprie colpe ma anche per mancanza di informazione non richiedendo i requisiti previsti; a tal proposito ultimamente un appalto di manutenzione di presidi antincendio stava per essere affidato ad un … mercante di mobili.
Ma lasciamo alle Istituzioni ed agli organi di controllo questi eccessi e vediamo di chiarire ai lettori il problema. Un ente che debba affidare lavori di installazione e/o adeguamento dei presidi antincendio deve richiedere alle imprese partecipanti:
1) Iscrizione obbligatoria alla CCIAA con abilitazione alle lettere di competenza, in particolare per tutte le attività antincendio la lettera «G»;
2) Iscrizione dellʼimpresa nello speciale Albo Imprese della CCIAA per operare su impianti di spegnimento contenenti gas fluorurati ad effetto serra e deve essere qualificata da un ente riconosciuto;
3) Gli operatori che svolgono attività su impianti antincendio contenenti gas fluorurati devono essere qualificati in conformità ai requisiti del Regolamento CE numero 304/2008 ed in possesso di tesserino di riconoscimento rilasciato da ente accreditato.
4) Gli operatori che effettuano manutenzioni di estintori secondo le norme UNI 9994-1:2013, le porte tagliafuoco e di sicurezza secondo la norma UNI 11473-1:2013, i gruppi di alimentazione idrica antincendio secondo le norme UNI EN 12845, gli idranti secondo la norma UNI 671-3, le lampade di emergenza secondo la norma UNI CEI 11222, ecc. devono essere in possesso di attestati di formazione e addestramento specifici per ogni attività.

Pubblicato su Agenda Brindisi del 13 Novembre 2015