Scuola, sicurezza e certificazioni

Nella precedente puntata abbiamo parlato delle attività a carico del dirigente scolastico quale datore di lavoro dell’istituto scolastico. In questo articolo elenchiamo le attività a carico degli enti proprietari degli istituti scolastici.
Abbiamo voluto dedicare un intero articolo a questo argomento, in virtù delle ultime esperienze, in questo settore, ci sentiamo di suggerire di alzare l’asticella per quanto riguarda gli adempimenti di alcune attività documentali quali:
– certificato di agibilità scolastica;
– certificato di agibilità igienico-sanitaria;
– certificato di prevenzione incendi (documento essenziale all’esercizio dell’attività se soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco);
– dichiarazione di conformità ed elenco dei materiali utilizzati per tutti gli impianti tecnologici, ed in particolare all’impianto elettrico ivi compreso il collaudo ed la verifica della messa a terra, da parte dell’ARPA, con cadenza biennale;
– certificato di efficienza e di regolare manutenzione ai sensi dell’art. 6 del D.P lipitor generic.R. 151/11 di tutti i presidi di sicurezza (estin-tori, idranti, lampade di emergenza, porte tagliafuoco e di emergenza, maniglioni antipanico) a cura dell’Ente Proprietario;
– evidenza degli interventi di sanificazione degli ambienti scolastici;
– copia della certificazione inerente al collaudo delle scale d’emergenza ai sensi della normativa vigente in materia (ove presenti);
– copia della certificazione inerente al collaudo, verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore ai sensi della normativa vigente in materia (ove presente);
– superamento delle barriere architettoniche, al fine, del raggiungimento di tutti gli ambienti della scuola.

Per quanto riguarda le attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria, vogliamo soffermarci su quelli inerenti i presidi salvavita, molto spesso trascurati; ebbene queste attività prevedono:
– efficienza degli estintori nel rispetto integrale delle norme 9994 – 1 : 2013;
– idoneità degli idranti secondo le norme UNI 10779;
– idoneità dei naspi antincendio secondo le norme UNI 12845;
– idoneità delle porte antincendio ai sensi delle norme uni-11473
– idoneità delle porte di emergenza ai sensi delle norme EN 179 e EN 1125;
– gruppo antincendio ai sensi delle norme UNI EN 12845; – idoneità degli impianti di rilevazione e allarme incendio ai sensi delle norme UNI 9795;
– lampade di emergenza secondo norme UNI EN 1838 e UNI CEI 11222.

Per amor del vero, dobbiamo dire che i grandi enti stanno compiendo notevoli sforzi per quanto sopra: a soffrire, e quindi a disattendere alcuni adempimenti, sono invece i piccoli enti proprietari.

Pubblicato su Agenda Brindisi del 2 Ottobre 2015